LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a 14, (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

Numero 16 Anno 1997 GU 12.02.1997 Codice 097G0029

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;16

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.