Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.