Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del protocollo n. 1 e dell'articolo 3 del protocollo n. 2.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.