Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.