Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del memoran- dum stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.