LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

Numero 715 Anno 1994 GU 27.12.1994 Codice 094G0748

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.