LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

Numero 50 Anno 2012 GU 04.05.2012 Codice 012G0070

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.


Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.


Art. 2

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.