LEGGE

Legge 310/1997 - Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1

Numero 310 Anno 1997 GU 18.09.1997 Codice 097G0338

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.