Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.