LEGGE

Legge 672/1994 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxe

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxe

Numero 672 Anno 1994 GU 07.12.1994 Codice 094G0695

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 125 dell'accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica ceca e dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonche' dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.