Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447 milioni per l'anno 1997, in lire 454 milioni per l'anno 1998 e in lire 447 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.