Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.