Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.