LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

Numero 53 Anno 1995 GU 27.02.1995 Codice 095G0068

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1993.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri".


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.