Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.