Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.
Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4
#Comma 1
Clausole finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.