LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. (25G00146)

Numero 137 Anno 2025 GU 30.09.2025 Codice 25G00146

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.


Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Art. 4

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Comma 1

Clausole finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.