LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. (22G00047)

Numero 42 Anno 2022 GU 05.05.2022 Codice 22G00047

urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:52

Art. 1

#

Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.


Art. 2

#

Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.


Art. 3

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.