Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.