Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico
Comma 2
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 4
#Comma 1
Adempimenti finanziari
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune.
Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si provvedera' con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.