LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.

Numero 1505 Anno 1970 GU 23.10.1971 Codice 070U1505

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 20 della convenzione stessa.