Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 20 della convenzione stessa.