Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo Scambio di Note si cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo della Repubblica delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore, della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirasi a seguenti criteri direttivi:
1) la ripartizione sara' limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di
2) l'indennizzo sara' ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;
3) l'indennizzo sara' liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.
Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascun dei due rami dei del Parlamento dai rispettivi Presidenti.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 6 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI TREMELLONI