LEGGE

Legge 93/2022 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. (22G00101)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. (22G00101)

Numero 93 Anno 2022 GU 18.07.2022 Codice 22G00101

urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' nazionale competente


Il Ministero della transizione ecologica e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.


Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.


Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.


Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonche' agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Convention

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Comma 1


STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

Parte di provvedimento in formato grafico


Convenzione-art. 1

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Comma 1


TRADUZIONE

CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprieta' tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;

CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;

RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunita' indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni e' un problema di salute pubblica;

CONSAPEVOLI della necessita' di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;

MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;

RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;

RICHIAMANDO altresi' le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;

RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed e' incorporato nella presente convenzione;

RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo;

RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinche' le attivita' esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;

TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessita' di rafforzare le capacita' nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti;

TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994;

PRENDENDO ATTO delle rispettive capacita' dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonche' delle responsabilita' comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;

SOTTOLINEANDO l'importanza di far si' che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilita' di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprieta' pericolose di tali sostanze;

COSCIENTI della necessita' di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;

RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorita' nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti;

INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;

RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente; DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione e' di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.


Convenzione-art. 2

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Art. 2

Comma 1


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

a) per «parte» si intende uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la convenzione sia in vigore;

b) per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi;

c) per «parti presenti e votanti» si intendono le parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.


Convenzione-art. 3

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Art. 3

Comma 1


Articolo 3

Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali

1. Ciascuna parte:

a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare:

i) la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato;

ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2;

b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato.

2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinche':

a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente:

i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure

ii) per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;

b) tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente:

i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

ii) verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure

iii) verso uno Stato che non e' parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a:

a) proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni;

b) rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;

c) rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2.

La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano piu' in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non e' parte della presente convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza.

3. Ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1.

5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinche' la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.


Convenzione-art. 4

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Art. 4

Comma 1


Articolo 4

Registro delle deroghe specifiche

1. E' istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro e' tenuto dal segretariato ed e' accessibile al pubblico.

2. Il registro comprende:

a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B;

b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;

c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata.

3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato puo', mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o piu' tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B.

4. A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica.

5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro.

6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessita' di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto e' distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro e' condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti puo' formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune.

7. La Conferenza delle parti puo', su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione.

8. In qualsiasi momento una parte puo', mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

9. Quando nessuna delle parti e' piu' iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono piu' consentite nuove iscrizioni.


Convenzione-art. 5

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Art. 5

Comma 1


Articolo 5

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale

Per ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure:

a) definire, entro due anni dalla data di entrata in vigore nei propri confronti della presente convenzione, un piano di azione o, a seconda dei casi, un piano di azione regionale o subregionale allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C e facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) ad e), ed applicare in seguito tale piano nell'ambito del piano di attuazione previsto all'articolo 7. Il piano di azione comprende i seguenti elementi:

i) valutazione delle emissioni attuali e previste, compresa la realizzazione e la tenuta di inventari delle fonti e stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti individuate nell'allegato C;

ii) valutazione dell'efficacia delle leggi e delle politiche adottate da detta parte per gestire tali emissioni;

iii) strategie per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti i) e ii);

iv) misure dirette a promuovere l'educazione e la formazione e ad accrescere la consapevolezza in relazione a tali strategie;

v) riesame quinquennale delle strategie e della loro efficacia ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo; i risultati del riesame sono inclusi nei rapporti presentati a norma dell'articolo 15;

vi) calendario di attuazione del piano di azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;

b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o di eliminazione delle fonti;

c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni di cui al medesimo allegato e delle linee guida che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

d) promuovere e - conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione - imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C. In ogni caso, l'obbligo di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di cui alla parte II dell'allegato C deve essere introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per la parte interessata.
Per le categorie da esse individuate, le parti promuovono il ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali:

i) per le fonti esistenti, nell'ambito delle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C e delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III del medesimo allegato;

ii) per le nuove fonti, nell'ambito delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III dell'allegato C che non siano state prese in considerazione da detta parte ai sensi della lettera d).

In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C:

i) per «migliori tecniche disponibili» si intende il piu' efficace e avanzato stadio di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione destinati a prevenire oppure, ove cio' non sia possibile, a ridurre in generale le emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I dell'allegato C e il loro impatto sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine:

ii) per «tecniche», si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili agli operatori e sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei costi e dei benefici;

iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche piu' efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente complessivamente inteso;

v) per «migliori pratiche ambientali» si intende l'applicazione della combinazione piu' adatta di strategie e misure di controllo ambientale;

vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data:

a) di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; oppure

b) di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento all'allegato C, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtu' di tale emendamento;

g) per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo, ciascuna parte puo' ricorrere a valori limite di emissione o standard di rendimento.


Convenzione-art. 6

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Art. 6

Comma 1


Articolo 6

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti

1. Per garantire che le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B nonche' i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna parte:

a) elabora opportune strategie per identificare:

i) le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B;

ii) i prodotti e gli articoli in uso e i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C;

b) identifica, nella misura del possibile, le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B sulla base delle strategie previste alla lettera a);

c) gestisce le eventuali scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B che non possono piu' essere utilizzate in virtu' di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B, salvo quelle la cui esportazione e' autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d);

d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti:

i) siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi per l'ambiente;

ii) siano smaltiti in maniera tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente, in modo tale da non presentare piu' le caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti e' basso, tenendo conto delle regole, norme e linee guida internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e mondiale;

iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, il riutilizzo diretto o usi alternativi degli inquinanti organici persistenti;

iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali;

e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C; in caso di risanamento dei siti, le operazioni devono essere condotte senza rischi per l'ambiente.

2. La Conferenza delle parti agisce in stretta cooperazione con i competenti organi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in particolare al fine di:

a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari ad assicurare che non siano presenti le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D, paragrafo 1;

b) determinare i metodi considerati atti a garantire lo smaltimento senza rischi per l'ambiente di cui sopra;

c) svolgere le attivita' necessarie per fissare, ove opportuno, i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C, in modo da definire quando il tenore di inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai sensi del paragrafo 1, lettera d), punto ii).


Convenzione-art. 7

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Art. 7

Comma 1


Articolo 7

Piani di attuazione

1. Ciascuna parte:

a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente convenzione;

b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti;

c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalita' stabilite con decisione della Conferenza delle parti.

2. Ove opportuno le parti cooperano, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni femminili e le associazioni operanti nel settore della salute infantile, al fine di facilitare la definizione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

3. Ove opportuno, le parti si adoperano per utilizzare e, se necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani di attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile.


Convenzione-art. 8

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Art. 8

Comma 1


Articolo 8

Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C

1. Ciascuna parte puo' presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all'allegato D. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte puo' essere assistita da altre parti e/o dal segretariato.

2. Il segretariato verifica la presenza nella proposta delle informazioni di cui all'allegato D. Qualora accerti la presenza delle informazioni richieste, il segretariato trasmette la proposta al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione indicati nell'allegato D in modo flessibile e trasparente, tenendo conto in maniera integrata ed equilibrata di tutte le informazioni fornite.

4. Se il comitato decide che:

a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all'allegato E;

b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le parti e gli osservatori, tramite il segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le parti; la proposta si considera respinta.

5. Ciascuna parte puo' presentare nuovamente al comitato una proposta da questi respinta ai sensi del paragrafo 4. La proposta ripresentata puo' evidenziare eventuali preoccupazioni della parte interessata e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del comitato. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte puo' impugnare la decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base ai criteri di selezione dell'allegato D e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una parte o da un osservatore, la Conferenza delle parti puo' decidere di dare seguito alla proposta.

6. Qualora il comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle parti abbia deciso di darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti pervenute, e prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi dell'allegato E.
Tramite il segretariato, il comitato trasmette tale progetto a tutte le parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.

7. Se, sulla base del profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E, il comitato decide che:

a) a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica puo' provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si da' seguito alla proposta. L'assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell'allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione della gestione dei rischi, che comprende un'analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto disposto dal suddetto allegato;

b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato, e respinge la proposta.

8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), ciascuna parte puo' chiedere alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilita' di incaricare il comitato di richiedere ulteriori informazioni alla parte proponente e alle altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo periodo, sulla base delle informazioni pervenute il comitato riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo il grado di priorita' stabilito dalla Conferenza delle parti. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte puo' impugnare tale decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base al profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita dalle parti o dagli osservatori, la Conferenza delle parti puo' decidere di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle parti decide di dare seguito alla proposta, il comitato procede alla valutazione della gestione dei rischi.

9. In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda alla Conferenza delle parti di prendere o meno in considerazione la possibilita' di includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Tenendo in debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese le eventuali incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo un approccio precauzionale se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo.


Convenzione-art. 9

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Art. 9

Comma 1


Articolo 9

Scambio di informazioni

1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti:

a) la riduzione o la cessazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;

b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali.

2. Le parti procedono allo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato.

3. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni.

4. Il segretariato funge da centro di scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni intergovernative e non governative.

5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.


Convenzione-art. 10

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Art. 10

Comma 1


Articolo 10

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1. Ciascuna parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilita':

a) la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;

b) la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo 9, paragrafo 5;

c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sugli inquinanti organici persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite;

d) la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e alla definizione di risposte adeguate, compresa la possibilita' di apportare contributi a livello nazionale in relazione all'attuazione della presente convenzione;

e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;

f) l'elaborazione e lo scambio di materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;

g) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

2. Nella misura delle sue possibilita', ciascuna parte garantisce l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni.

3. Nella misura delle sue possibilita', ciascuna parte incoraggia l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale e mondiale.

4. Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede tecniche di sicurezza, rapporti, mezzi di comunicazione di massa ed altri mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione a livello nazionale e regionale.

5. Ciascuna parte esamina con attenzione la possibilita' di sviluppare meccanismi, quali registri delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantita' di sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.


Convenzione-art. 11

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Art. 11

Comma 1


Articolo 11

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Nella misura delle loro possibilita', le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attivita' di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) fonti ed emissioni nell'ambiente;

b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;

c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente;

d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

e) impatto culturale e socioeconomico;

f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni;

g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilita':

a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;

b) sostengono le attivita' nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacita' nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio;

c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacita' di partecipare alle attivita' di cui alle lettere a) e b);

d) intraprendono attivita' di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacita' riproduttiva;

e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo;

f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attivita' di ricerca, sviluppo e monitoraggio.


Convenzione-art. 12

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Art. 12

Comma 1


Articolo 12

Assistenza tecnica

1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione e' essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione.

2. Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacita' di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione.

3. A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilita' comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacita' relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornira' ulteriori direttive in merito.

4. Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione.
Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacita' e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornira' ulteriori direttive in merito.

5. Ai fini del presente articolo, nelle attivita' di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.


Convenzione-art. 13

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Art. 13

Comma 1


Articolo 13

Risorse e meccanismi finanziari

1. Ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilita', sostegni e incentivi finanziari alle attivita' nazionali dirette a realizzare l'obiettivo della presente convenzione conformemente ai propri piani, priorita' e programmi nazionali.

2. Le parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l'attuazione delle misure necessarie all'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, secondo quanto convenuto tra ciascuna parte beneficiaria e l'ente partecipante al meccanismo descritto al paragrafo 6. Tali risorse finanziarie potranno essere concesse anche da altre parti, su base volontaria e nella misura delle loro possibilita'. Si deve inoltre incoraggiare la concessione di contributi provenienti da altre fonti.
Nell'attuazione di questi impegni si deve tener conto della necessita' che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi e dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le parti contribuenti.

3. Le parti che sono paesi sviluppati, e le altre parti nella misura delle loro possibilita' e conformemente ai propri piani, priorita' e programmi nazionali, possono fornire, e le parti che sono paesi in via di sviluppo ed economie in transizione possono ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione della presente convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti che sono paesi in via di sviluppo potranno mantenere gli impegni derivanti dalla presente convenzione dipendera' dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi sviluppati, degli impegni derivanti dalla presente convenzione in materia di risorse finanziarie, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia. Si terra' pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della poverta' sono le priorita' assolute per le parti che sono paesi in via di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente.

5. Nelle decisioni relative al finanziamento, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

6. E' istituito un meccanismo per l'erogazione di risorse finanziarie adeguate e sostenibili, a titolo di donazione o di condizioni di favore, destinato ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad attuare la presente convenzione. Ai fini della presente convenzione, il meccanismo opera sotto l'autorita' e la direzione della Conferenza delle parti, verso la quale e' responsabile. Il suo funzionamento e' assicurato da uno o piu' enti, ivi compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto sara' deciso dalla Conferenza delle parti. Il meccanismo puo' prevedere la partecipazione anche di altri enti per l'assistenza finanziaria e tecnica a livello multilaterale, regionale e bilaterale. I conferimenti a tale meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione previsti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.

7. Conformemente agli obiettivi della presente convenzione e al paragrafo 6, nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce apposite linee direttrici per il meccanismo finanziario e concorda con l'ente o gli enti partecipanti al meccanismo le relative modalita' di attuazione. Le linee direttrici riguardano in particolare:

a) la definizione delle priorita' politiche, strategiche e programmatiche, nonche' criteri e orientamenti chiari e dettagliati sulle condizioni di accesso e di uso delle risorse finanziarie, compreso il controllo e la valutazione periodica di tale utilizzo;

b) la presentazione alla Conferenza delle parti, ad opera dell'ente o degli enti interessati, di rapporti periodici sull'adeguatezza e la regolarita' del finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione della presente convenzione;

c) la promozione di metodi, meccanismi e regimi di finanziamento basati sull'accesso a piu' fonti;

d) le modalita' per determinare in modo chiaro e prevedibile l'importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l'attuazione della presente convenzione, tenendo presente che l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti puo' richiedere un finanziamento prolungato, nonche' le condizioni per la revisione periodica di tale importo;

e) le modalita' per fornire alle parti interessate assistenza nella valutazione delle esigenze e informazioni sulle fonti e sui modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8. Entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, la Conferenza delle parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacita' di far fronte alle mutevoli esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e gli orientamenti di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l'efficace funzionamento degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle parti adotta, se necessario, le opportune misure per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche tramite raccomandazioni e direttive sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e sostenibile al fine di rispondere alle esigenze delle parti.


Convenzione-art. 14

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Art. 14

Comma 1


Articolo 14

Disposizioni finanziarie provvisorie

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti o finche' la Conferenza delle parti non decida la struttura istituzionale da designare a norma dell'articolo 13, il principale organismo incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui al suddetto articolo e' la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento e' disciplinato dallo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente.
La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente svolge tale funzione attraverso misure operative riguardanti specificamente gli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'eventuale necessita' di nuove disposizioni in materia.


Convenzione-art. 15

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Art. 15

Comma 1


Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:

a) dati statistici sulle quantita' totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantita';

b) nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di queste sostanze.

3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.


Convenzione-art. 16

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Art. 16

Comma 1


Articolo 16

Valutazione dell'efficacia

1. Trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle parti, la Conferenza valuta l'efficacia della presente convenzione.

2. Per consentire tale valutazione, sin dalla prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce le disposizioni necessarie per acquisire dati di monitoraggio comparabili sulla presenza delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C e sulla loro propagazione nell'ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

a) devono essere attuate dalle parti su base regionale, ove cio' risulti opportuno, secondo le rispettive capacita' tecniche e finanziarie, utilizzando nella misura del possibile i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l'armonizzazione dei metodi;

b) possono essere integrate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e della loro capacita' di svolgere attivita' di monitoraggio;

c) prevedono la presentazione alla Conferenza delle parti di rapporti sui risultati delle attivita' di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza medesima.

3. La valutazione di cui al paragrafo 1 e' effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

a) i rapporti e gli altri dati di monitoraggio forniti a norma del paragrafo 2;

b) i rapporti nazionali presentati a norma dell'articolo 15;

c) le informazioni sui casi di inadempimento fornite secondo le procedure di cui all'articolo 17.


Convenzione-art. 17

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Art. 17

Comma 1


Articolo 17

Inadempimento

Non appena possibile, la Conferenza delle parti elabora e approva le procedure e i meccanismi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione e le misure da adottare nei confronti delle parti inadempienti.


Convenzione-art. 18

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Art. 18

Comma 1


Articolo 18

Risoluzione delle controversie

1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica puo' dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo:

a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato;

b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime.

5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente.

6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa la controversia e' rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomandazioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sara' adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.


Convenzione-art. 19

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Art. 19

Comma 1


Articolo 19

Conferenza delle parti

1. E' istituita una Conferenza delle parti.

2. La prima riunione della Conferenza delle parti e' convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa.

3. La Conferenza delle parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti.

4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti stabilisce e adotta per consenso il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e agli eventuali organi ausiliari, nonche' le disposizioni finanziarie relative al funzionamento del segretariato.

5. La Conferenza delle parti esamina e valuta continuamente l'attuazione della presente convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono assegnate dalla convenzione, e a tal fine:

a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi ausiliari da essa ritenuti necessari per l'attuazione della convenzione;

b) coopera, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;

c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a disposizione delle parti ai sensi dell'articolo 15 e valuta l'efficacia dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii);

d) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.

6. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce un organo ausiliario denominato «comitato di esame degli inquinanti organici persistenti», che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla presente convenzione. In particolare:

a) i membri del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle parti. Il comitato e' composto da esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle parti. La nomina dei membri del comitato e' basata su un'equa distribuzione geografica;

b) la Conferenza delle parti adotta una decisione riguardante il mandato, l'organizzazione e il funzionamento del comitato;

c) il comitato compie tutti gli sforzi possibili per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non sia possibile raggiungere il consenso, la raccomandazione e' adottata come ultimo ricorso a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7. Nella sua terza riunione, la Conferenza delle parti valuta la necessita' di mantenere la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e ne esamina l'efficacia.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non siano parti della presente convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle parti in qualita' di osservatori. Gli organismi e le agenzie nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie disciplinate dalla convenzione, che abbiano comunicato al segretariato il proprio desiderio di essere rappresentati a una riunione della Conferenza delle parti in qualita' di osservatori, possono essere ammessi ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle parti.


Convenzione-art. 20

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Art. 20

Comma 1


Articolo 20

Segretariato

1. E' istituito un segretariato.

2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti;

b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;

c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;

d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e altre informazioni disponibili;

e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;

f) svolgere le altre funzioni previste dalla presente convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti.

3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.


Convenzione-art. 21

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Art. 21

Comma 1


Articolo 21

Emendamenti alla convenzione

1. Qualsiasi parte puo' proporre emendamenti alla presente convenzione.

2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato comunica alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento sara' proposto per l'adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento alla presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento e' adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti.

4. Il depositario comunica l'emendamento a tutte le parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.

5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sono notificate per iscritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che l'hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, per qualsiasi altra parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.


Convenzione-art. 22

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Art. 22

Comma 1


Articolo 22

Adozione e modifica degli allegati

1. Gli allegati della presente convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione costituisce anche un riferimento agli allegati.

2. I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura:

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;

b) se una delle parti non puo' accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione dell'allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c);

c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati D, E o F si applica la seguente procedura:

a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2;

b) le decisioni relative agli emendamenti agli allegati D, E o F sono adottate dalle parti per consenso;

c) la decisione di modificare gli allegati D, E o F e' immediatamente comunicata alle parti dal depositario. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti alla data specificata nella decisione.

6. Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono collegati a un emendamento alla presente convenzione, il nuovo allegato o l'emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione.


Convenzione-art. 23

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Art. 23

Comma 1


Articolo 23

Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.

2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.


Convenzione-art. 24

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Art. 24

Comma 1


Articolo 24

Firma

La presente convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.


Convenzione-art. 25

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Art. 25

Comma 1


Articolo 25

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte e' soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri di tale organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilita' ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

3. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito di competenza.

4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte puo' dichiarare che qualsiasi emendamento all'allegato A, B o C entrera' in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.


Convenzione-art. 26

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Art. 26

Comma 1


Articolo 26

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.


Convenzione-art. 27

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Art. 27

Comma 1


Articolo 27

Riserve

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.


Convenzione-art. 28

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Art. 28

Comma 1


Articolo 28

Denuncia

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte puo' in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.


Convenzione-art. 29

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Art. 29

Comma 1


Articolo 29

Depositario

Il depositario della presente convenzione e' il segretario generale delle Nazioni Unite.


Convenzione-art. 30

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Art. 30

Comma 1


Articolo 30

Testi facenti fede

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Stoccolma, addi' ventidue maggio duemilauno.


Convenzione-Allegati

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Comma 1


Parte di provvedimento in formato grafico