Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.