LEGGE

Legge 912/1950 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Numero 912 Anno 1950 GU 28.11.1950 Codice 050U0912

urn:nir:stato:legge:1950-11-16;912

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 6-bis (nuovo). - "Il posto di archivista capodisegnatore, al Consiglio superiore di sanita' (gruppo C, grado 9°) e' trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanita' (gruppo C). Detto posto puo' essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita', sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanita' (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanita' di prima classe (gruppo (1, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio.
L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado B°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanita', previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio".
Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ruolo applicati tecnici di sanita' (gruppo C)
Numero
Grado Denominazione dei posti
8°- 9° - Archivista capo-disegnatore, oppure coa-
diutore tecnico del Consiglio superiore
di sanita'.............................. 1
9° - Primo applicato tecnico di sanita'........ 1
10° - Applicati tecnici di sanita di 1ª classe. 5
11° - Applicati tecnici di sanita di 2ª classe. 6
12° - Applicati tecnici aggiunti............... 6
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Totale... 19
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Il ruolo dei tecnici, gruppo C, e' soppresso.


Art. 2

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.