Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, gia' emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), di ciascuno dei due protocolli.
Art. 3
#Comma 1
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dei protocolli di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.