LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

Numero 391 Anno 2001 GU 30.10.2001 Codice 001G0448

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresi', con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato puo' essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


Art. 4

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Comma 1

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, e' vietata la competizione di barche veloci a motore.


Art. 6

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.