LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridional

Numero 395 Anno 1989 GU 14.12.1989 Codice 089G0468

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;395

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.


Art. 3

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Comma 1

1. Agli atti relativi alla esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 in cui e' parte l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID) si applicano, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruisce l'Amministrazione dello Stato.
2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1 sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predette Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.


Art. 4

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita di sigillo, dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Roma, 15 dicembre 1985