Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:
a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale;
b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale;
c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;
d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;
e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;
g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli atti stessi.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.
Art. 4
#Comma 1
La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale ed alle unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
#Comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attivita' delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.
Art. 6
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si fara' fronte, per l'anno 1975: quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;
quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.