Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo VI dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
L'articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "".