LEGGE

Legge 96/1974 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 sette

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 sette

Numero 96 Anno 1974 GU 10.04.1974 Codice 074U0096

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;96

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo VI dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

L'articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "".