Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.