LEGGE

Legge 154/2002 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

Numero 154 Anno 2002 GU 27.07.2002 Codice 002G0184

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.