LEGGE

Legge 918/1960 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956 e della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956 e della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi

Numero 918 Anno 1960 GU 02.09.1960 Codice 060U0918

urn:nir:stato:legge:1960-08-04;918

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956;
b) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli 8 e 16 delle Convenzioni stesse.