LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Numero 524 Anno 1992 GU 05.01.1993 Codice 092G0556

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione medesima.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'articolo 1.


L'autorita' centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e puo' avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.