Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione medesima.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'articolo 1.
L'autorita' centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e puo' avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.