Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli atti stessi.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.