Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istituente l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali (ESRO) firmata a Parigi il 14 giugno 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo al finanziamento per i primi otto anni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 545.000.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 1.644.500.000 per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente:
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al cennato periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.