Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere per il rinnovo dell'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana e l'AIEA-UNESCO relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 20-24 febbraio 1987.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' allo scambio di lettere stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.