LEGGE

Legge 99/2006 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, c

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, c

Numero 99 Anno 2006 GU 17.03.2006 Codice 006G0104

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

(Autorizzazione alla ratifica).

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.


Art. 2

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Comma 1

(Ordine di esecuzione).

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

(Copertura finanziaria).

Comma 2

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

(Entrata in vigore).

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.