LEGGE

Legge 343/1966 - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti numeri 1 e 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti numeri 1 e 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

Numero 343 Anno 1966 GU 07.06.1966 Codice 066U0343

urn:nir:stato:legge:1966-05-29;343

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.