Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.