Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La somma prevista al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.