Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 agosto 1963.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del Protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:
per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
e per lire i milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire, agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.