LEGGE

Legge 1512/1965 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 agosto 1963.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 agosto 1963.

Numero 1512 Anno 1965 GU 26.01.1966 Codice 065U1512

urn:nir:stato:legge:1965-12-20;1512

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 agosto 1963.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del Protocollo stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:
per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
e per lire i milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire, agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.