Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'art. 1 si fara' fronte con le normali dotazioni di bilancio.