1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.