Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 ed in lire 254 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.