Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto, ed al Protocollo di applicazione provvisorio, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' al Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.