LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 no

Numero 125 Anno 2018 GU 30.10.2018 Codice 18G00144

urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.