LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, a mezzo di scambio di Note l'8 gennaio 1955, per la sostituzione del testo dell'Accordo del 21 dicembre 1950, completato con sca

Numero 353 Anno 1957 GU 31.05.1957 Codice 057U0353

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;353

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante scambio di Note, l'8 gennaio 1955.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.


Art. 3

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Comma 1

Con la stessa decorrenza prevista dall'art. 2 e' abrogata la legge 26 dicembre 1951, n. 1717, concernente la ratifica e la esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia sui marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Parigi il 21 dicembre 1950 e, per la parte relativa allo scambio di Note effettuato in Roma fra i due Paesi il 5 aprile 1952, per l'interpretazione dell'Accordo suddetto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535.


Art. 4

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Comma 1

La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione dell'Accordo indicato nell'art. 1, sara' coperta, per ogni esercizio, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell'art. 1 dell'Accordo stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.