LEGGE

Legge 301/1995 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocoll

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocoll

Numero 301 Anno 1995 GU 25.07.1995 Codice 095G0320

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.