Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvedera' a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904.