LEGGE

Legge 1375/1961 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

Numero 1375 Anno 1961 GU 08.01.1962 Codice 061U1375

urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1375

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 della Convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvedera' a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904.