LEGGE

Legge 841/1980 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

Numero 841 Anno 1980 GU 15.12.1980 Codice 080U0841

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;841

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.


Art. 3

#

Comma 1

E' concesso al comune di Gorizia, per tutta la durata dell'accordo di cui all'articolo 1, un contributo a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione.
Detto contributo e' stabilito per l'anno 1977 in L. 70.682.500 e per l'anno 1978 in L. 88.858.000; per gli anni successivi e' annualmente rivalutato rispetto a quello dell'anno precedente, in relazione all'aumento del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni anno in base alle modalita' previste dall'articolo 2 dell'accordo medesimo.


Art. 4

#

Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.