LEGGE

Legge 305/1983 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata da

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata da

Numero 305 Anno 1983 GU 27.06.1983 Codice 083U0305

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.
Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".